Risarcimento del danno prodotto da reato
La persona offesa dal reato può ottenere il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale o mediante la proposizione di un procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile. La parte civile è la vittima del reato che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per iscritto secondo le disposizioni dell’art. 78 c.p.p. Tale atto deve essere sottoscritto dal difensore in quanto il danneggiato partecipa al giudizio non personalmente, ma mediante il difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile. La dichiarazione svolge la funzione dell’atto di citazione del processo civile e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità: